RICERCA
NAZIONALE
Il testo del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593-2000
Sostegno
alla Ricerca Industriale
Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal decreto legislativo 27 Luglio 1999 - n. 297
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Decreto
Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000
VISTA
la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
1999: "Regolamento recante norme concernenti
lorganizzazione del Ministero dellUniversità e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", che, allart. 11,
comma 1, lett. D), delega il Ministro dellUniversità e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più
decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel
settore stesso;
VISTO il decreto
legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante:
"Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilità dei ricercatori";
VISTO, in particolare,
lart. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo che
prevede lemanazione da parte del Ministro
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
di decreti di natura non regolamentare per la definizione di
tutte le modalità procedurali relative alle attività e
agli strumenti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo stesso;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, recante:
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare,
lart. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo che
dispone che gli interventi siano attuati secondo gli ivi
disciplinati procedimenti di carattere automatico,
valutativo o negoziale;
VISTA la Disciplina
Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo
n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
VISTA la Disciplina
Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie
Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;
VISTA la Disciplina
Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Formazione, n. 98/C
343/07, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee del 11 novembre 1998 n. C 343/10;
VISTA la Comunicazione
della Commissione Europea relativa agli aiuti "de
minimis" n. 96/C 68/06, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996, n.
C68/9;
VISTO il decreto del
Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e con il Ministero del Tesoro, n. 275 del 22 luglio 1998
che, in applicazione dellart. 5 della legge 27 dicembre
1998, n. 449, disciplina la concessione di incentivi fiscali
a sostegno della ricerca scientifica;
VISTO larticolo 11,
commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451;
RITENUTA lopportunità
di procedere alladozione di un unico decreto comprensivo
delle modalità procedurali relative alle attività di cui
allart. 3 del decreto legislativo n. 297/99 ;
VISTA la nota della
Commissione Europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, con la
quale è stata comunicata la decisione, adottata in data 26
luglio 2000, di non sollevare obiezioni in merito alla
compatibilità del regime di Aiuti di Stato alla Ricerca e
Sviluppo, di cui al presente decreto, con il trattato CE;
VISTA la legge 7 agosto
1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il decreto
legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DPR 3 giugno 1998,
n. 252: "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazione e delle informazioni antimafia";
D E C R E
T A
TITOLO I
(Principi generali)
Articolo
1
(criteri e modalità procedurali)
1. Il presente decreto
determina, ai sensi dellart. 6, comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (di seguito denominato
decreto legislativo n. 297/99) le forme, i criteri e le
modalità procedurali dellintervento del Ministero
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(di seguito denominato MURST) a sostegno delle attività
indicate allart. 3 del citato decreto legislativo n.
297/99.
Articolo
2
(ambito operativo)
1. Ai sensi dellarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il MURST
interviene a sostegno dellattività di ricerca
industriale definita come: "la ricerca pianificata o
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze,
utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi
produttivi o servizi o per conseguire un notevole
miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi
esistenti".
2. Lintervento di
sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività
di sviluppo precompetitivo consistenti nella
concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca
industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a
prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati,
migliorati, siano essi destinati alla vendita o
allutilizzazione, compresa la creazione di un primo
prototipo non idoneo a fini commerciali.
3. Ai sensi dellarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, le predette
attività di sviluppo precompetitivo sono ammissibili purché
necessarie alla validazione dei risultati delle attività di
ricerca industriale.
Articolo
3
(modalità procedurali)
1. Gli specifici interventi
di sostegno sono realizzati secondo modalità procedurali di
carattere valutativo, negoziale, automatico. 2. Secondo
modalità procedurali di carattere valutativo sono
realizzati interventi di sostegno a favore di:
- progetti autonomamente
presentati per la realizzazione delle attività di cui
allarticolo 2 in ambito nazionale;
- progetti autonomamente
presentati per la realizzazione delle attività di cui
articolo 2 nellambito di programmi o di accordi
intergovernativi;
- progetti autonomamente
presentati per la realizzazione di attività di
formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti
nel settore industriale;
- progetti autonomamente
presentati per la realizzazione delle attività di cui
allarticolo 2 da realizzarsi in centri nuovi o da
ristrutturare, con connesse attività di formazione del
personale di ricerca;
- progetti autonomamente
presentati per la realizzazione delle attività di cui
allarticolo 2 finalizzate al riorientamento e al
recupero di competitività di strutture di ricerca
industriale, con connesse attività di formazione del
personale di ricerca;
- progetti autonomamente
presentati per la realizzazione delle attività di cui
allarticolo 2 finalizzate a nuove iniziative
economiche ad alto contenuto tecnologico.
3. Secondo modalità
procedurali di carattere negoziale sono realizzati
interventi di sostegno a favore di:
- progetti per la
realizzazione delle attività di cui allarticolo 2 e
di formazione presentati in conformità a bandi emanati
dal Murst ovvero per la realizzazione di iniziative
nellambito della programmazione negoziata della
Pubblica Amministrazione.
4. Secondo modalità
procedurali di carattere automatico sono realizzati
interventi di sostegno a favore di:
- affidamento ad università,
enti di ricerca di cui allarticolo 8 del DPCM 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA,
ASI, fondazioni private che svolgono attività di
ricerca, laboratori di ricerca esterni pubblici e
privati ricompresi in apposito albo, di commesse
relative a studi e ricerche sui processi produttivi, e/o
ad attività applicative dei risultati della ricerca,
e/o alla formazione del personale tecnico per
lutilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test
sperimentali;
- progetti per la
realizzazione delle attività di cui allarticolo 2
agevolati nellambito di iniziative comunitarie;
- assunzione di titolari
di diploma universitario, di diploma di laurea, di
specializzazione post-laurea, di dottorato di ricerca
per lavviamento ad attività di ricerca;
- assunzione a termine in
sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli
enti di ricerca di cui allarticolo 8 del DPCM 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA,
ASI, nonché in sostituzione di professori e ricercatori
universitari;
- assunzione di oneri
relativi a borse di studio concesse per la frequenza a
corsi di dottorato di ricerca.
Articolo
4
(fondo per le agevolazioni alla ricerca)
1. Gli interventi di
sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere
sulle disponibilità annuali del Fondo per le Agevolazioni
alla Ricerca (di seguito denominato FAR) di cui allart. 5
del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999.
2. Sulla base delle
direttive del Ministro dellUniversità e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, di cui allart. 6, comma 4, del
decreto legislativo n. 297/99, il competente Servizio del
Ministero ripartisce annualmente, con proprio decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, le risorse del predetto FAR tra le forme di
intervento di cui al presente decreto. Ove necessario, il
predetto Servizio può procedere in corso danno, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, a modifiche della predetta
ripartizione.
3. Il MURST, in caso di
esaurimento in corso danno delle disponibilità del FAR,
ne fa tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale e
adotta i conseguenti provvedimenti in relazione alle domande
non soddisfatte ai sensi dellarticolo 2, comma 3, del
decreto legislativo n. 123/98.
4. Il MURST cura
direttamente la gestione contabile-amministrativa del FAR,
provvedendo in particolare, alla gestione delle attività
finanziabili con procedimento automatico di cui al Titolo IV
del presente decreto.
5. Ai sensi dellart. 7,
comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, e nellambito
delle attività finanziabili con procedimento valutativo e
negoziale, di cui ai Titoli II e III del presente decreto,
il MURST si avvale, per gli adempimenti tecnici,
amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle
agevolazioni, dei soggetti, individuati ai sensi della
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi,
e indicati allelenco pubblicato unitamente al presente
decreto, del quale non costituisce parte integrante, nonché,
per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici, di
esperti iscritti in apposito albo ministeriale.
6. Ai sensi e ai fini
dellart. 8 del decreto legislativo n. 297/99, il MURST può
procedere, con onere a carico del Fondo di cui al precedente
comma 1, a specifiche attività di studio, analisi e
monitoraggio; a tale scopo il MURST si avvale di soggetti
individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di
appalti pubblici di servizi.
TITOLO II
(attività finanziabili con procedimento
valutativo)
Articolo
5
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione
di attività di ricerca in ambito nazionale)
1. Per la realizzazione di
autonomi progetti di ricerca industriale, definita ai sensi
dellarticolo 2 del presente decreto, può essere
presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o più
dei seguenti soggetti:
- imprese che esercitano
attività industriale diretta alla produzione di beni
e/o di servizi;
- imprese che esercitano
attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- imprese artigiane di
produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- centri di ricerca con
personalità giuridica autonoma promossi da uno o più
dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- consorzi e società
consortili comunque costituiti, purché con
partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti
ricompresi in una o più delle precedenti lettere a),
b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria
è fissato al 30% per consorzi e società consortili
aventi sede nelle aree considerate economicamente
depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie;
- i parchi scientifici e
tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25
marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).
2. I soggetti di cui al comma
1 devono avere stabile organizzazione nel territorio
nazionale.
3. I soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare
una domanda di agevolazione anche congiuntamente con
Università, Enti di ricerca di cui allarticolo 8 del
DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni,
Enea, Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato.
In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da
parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e)
deve essere superiore al 50% del costo complessivo del
progetto stesso, pena linammissibilità della domanda.
4. Il limite di cui al
comma precedente è fissato al 30% ove il progetto preveda
il completo svolgimento delle attività nelle aree
considerate economicamente depresse del territorio nazionale
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale norma
si applica anche per i progetti che ricomprendano attività
da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo
non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove
sia accertata limpossibilità di reperire analoghe
competenze nelle stesse aree.
5. Per ciascun soggetto,
anche ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono ricevibili
domande di agevolazione per progetti la cui quota di
competenza non sia superiore a 7,5 Meuro (Milioni di euro)
lanno. Il progetto il cui importo sia superiore a 7,5
Meuro, o che determini, in relazione a progetti già
presentati nellanno, il superamento di tale soglia, è
soggetto alle disposizioni di cui allart. 6 del presente
decreto.
6. La domanda, da redigersi
secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST, dovrà
evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del
progetto, i seguenti elementi informativi:
- linteresse
industriale, del richiedente o anche
settoriale-intersettoriale, allesecuzione del
progetto;
- limpatto
economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con
descrizione del mercato di riferimento;
- la capacità
tecnico-scientifica ed economica ad assicurare la
corretta esecuzione delle attività di cui
allarticolo 2;
- larticolazione e la
relativa valorizzazione delle attività rientranti,
rispettivamente, nelle tipologie di cui ai commi 1 e 2
dellart. 2 del presente decreto;
- per i soli progetti
proposti da imprese non rientranti nei parametri
dimensionali di cui al successivo articolo 21 (di
seguito denominate Grandi imprese), leffetto di
incentivazione prodotto dallagevolazione ai sensi del
punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli
Aiuti di Stato alla R&S. La sussistenza di tale
elemento, che costituisce requisito di ammissibilità
della domanda, è presunta per i progetti presentati da
Piccole e Medie Imprese ai sensi del successivo articolo
21 (di seguito definite PMI).
7. Lintera documentazione
dovrà essere presentata in n. 4 copie, di cui una firmata
in originale. Allatto della piena operatività
dellistituto della firma elettronica il MURST stabilisce,
con apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
la data di avvio del relativo utilizzo e le specifiche
modalità, al fine di garantire la completa gestione della
predetta documentazione attraverso lutilizzo dei supporti
informatici.
8. Saranno considerate non
ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al
comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento
a valere sul FAR o nei confronti del MURST, ovvero
sottoposti a una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo
1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e
successive modifiche e integrazioni. Il MURST comunica
direttamente al proponente linammissibilità della
domanda, evidenziandone le motivazioni.
9. La domanda dovrà essere
accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente
del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali
dellultimo bilancio approvato ai parametri indicati in
allegato 1. Per le società che a termine di legge non
dispongono di tale organo di controllo, la stessa
certificazione verrà rilasciata dal legale rappresentante o
da suo delegato.
10. Per i soggetti di
recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto
economico su base annuale, nonchè per i soggetti che
successivamente allapprovazione dellultimo bilancio
siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione
o altre modifiche sostanziali dellassetto aziendale, la
certificazione della rispondenza è effettuata sulla base
del solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il
costo del progetto. Per i progetti presentati da società di
ricerca di cui allarticolo 17 del presente decreto, dai
centri di ricerca industriale di cui alla lettera d) del
precedente comma 1, la certificazione della rispondenza del
parametro di onerosità della posizione finanziaria deve,
almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca. Qualora,
successivamente alla presentazione della domanda, i soggetti
richiedenti siano interessati da operazioni di fusione,
scissione o altre modifiche sostanziali dellassetto
aziendale, gli stessi sono tenuti a darne tempestiva
comunicazione e documentazione al MURST.
11. I progetti presentati
dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, per i quali
laffidabilità economico-finanziaria non è soddisfatta,
possono essere ammessi allagevolazione nel caso di
verifica positiva su ciascuna delle imprese o centri
consorziati da effettuare suddividendo fra esse il costo in
ragione dellincidenza della quota di partecipazione al
consorzio (rispetto al totale della quota detenuta dalle
imprese o centri stessi).
12. Per tutti i progetti
presentati da PMI, il MURST, previa verifica della
completezza della documentazione presentata, trasmette la
stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ad uno o
più degli esperti iscritti nellapposito albo
ministeriale di cui allart. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 297/99 ed individuati a rotazione secondo le
competenze necessarie, (di seguito denominato esperto), per
la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici del
progetto, nonché al soggetto indicato dal richiedente tra
quelli convenzionati con il MURST, per gli adempimenti
tecnico-amministrativi di cui al citato articolo 7, comma 1,
ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica
di cui al comma 16 (di seguito denominato soggetto
convenzionato).
13. Per i soli progetti
presentati da Grandi imprese, il MURST, previa verifica
della regolarità della documentazione presentata, trasmette
la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al
Comitato di cui allart. 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 297/99, (di seguito denominato Comitato) per
una valutazione preliminare, nella prima riunione utile,
riguardante, in particolare, la sussistenza delleffetto
di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del
presente articolo. Il Comitato, a tali fini, può avvalersi,
anche in contraddittorio con il soggetto proponente, degli
esperti inseriti nellelenco di cui allo stesso art. 7,
comma 1.
14. Ove il Comitato, che
per tutte le attività di propria competenza si riunisce con
cadenza almeno mensile, valuti non sussistente il predetto
effetto di incentivazione, il MURST comunica al soggetto
richiedente linammissibilità del progetto. In caso di
valutazione preliminare positiva, il MURST trasmette la
documentazione allesperto indicato dal Comitato e al
soggetto convenzionato per gli adempimenti di cui al
precedente comma 12.
15. Lesperto, entro 30
giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST e al
soggetto convenzionato lesito della propria istruttoria,
utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto
dal MURST e valutando, anche sulla base dei dati dichiarati
dallimpresa e attraverso visita in loco, i seguenti
profili:
- novità e originalità
delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato
dellarte;
- utilità delle medesime
conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che
accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
- congruità e pertinenza
dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- articolazione delle
attività proposte, sia dal punto di vista dello
sviluppo temporale sia dal punto di vista delle
tipologie di cui allart. 2, commi 1, 2, 3;
- per i soli progetti
presentati da Grandi imprese, la sussistenza
delleffetto di incentivazione di cui alla lettera e)
del comma 6 del presente articolo;
- la sussistenza delle
condizioni per la concessione delle ulteriori
agevolazioni di cui al comma 21 del presente articolo.
16. Il soggetto convenzionato,
entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto e comunque
entro 30 giorni dal ricevimento della relazione
dellesperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione,
lesito della propria istruttoria tecnico-economica,
utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto
dal MURST e avendo verificato, anche sulla base dei dati
indicati dal proponente e attraverso visita da effettuarsi
congiuntamente con lesperto:
- lassenza di altri
finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto,
nonchè delle condizioni di cui al comma 8;
- la capacità
economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine
alle modalità di realizzazione del progetto proposto,
con eventuale indicazione di specifiche condizioni cui
subordinare lesito dellistruttoria;
- lattendibilità delle
ricadute economico-occupazionali del progetto indicate
dal proponente.
17. Nellambito degli atti
convenzionali con lesperto e con il soggetto
convenzionato, sono indicate le misure sanzionatorie da
applicarsi nei casi, imputabili a tali soggetti, di mancato
adempimento dei rispettivi compiti.
18. Il MURST trasmette le
relazioni di cui ai commi 15 e 16 al Comitato che, preso
atto delle relazioni, entro la prima riunione successiva
alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto
proponendo contestualmente al Ministero ladozione dei
relativi provvedimenti. In caso di non ammissione del
progetto allintervento del FAR in quanto riguardante
prevalentemente attività di sviluppo precompetitivo,
lintera documentazione, comprensiva delle relazioni
istrutttorie, è trasmessa al Ministero dellIndustria,
del Commercio e dellArtigianato secondo modalità
definite ai sensi dellart. 10, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo n. 297/99, fatta comunque salva la data
della presentazione della domanda.
19. Il MURST, acquisito il
parere del Comitato, adotta, con proprio decreto, la
relativa determinazione che, ove positiva, indica le forme e
le misure dellintervento sulla base dei seguenti criteri
generali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla
ricerca pari, in particolare, al 50% in Equivalente
Sovvenzione Lorda (di seguito denominata ESL) per le attività
di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attività di
sviluppo precompetitive:
a) per quanto riguarda i
costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di
ricerca industriale, lagevolazione viene concessa nelle
seguenti forme:
- 25% dei costi
riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi
riconosciuti nella forma del credito agevolato.
b) per quanto riguarda i costi
giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo
precompetitivo, lagevolazione viene concessa nelle
seguenti forme:
- 10% dei costi
riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 70% dei costi
riconosciuti nella forma del credito agevolato.
20. Lagevolazione nella
forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse
determinato con apposito provvedimento ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La durata del
finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i
dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di
preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
21. Per ciascuna delle
tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti
ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella
spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi
ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%:
- 10% per progetti di
ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così
come definite allarticolo 21 del presente decreto; a
tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più
imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali
di cui alle norme predette;
- 10% per le attività di
ricerca da svolgere nelle regioni di cui allart. 87,
paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, indicate
allarticolo 22 del presente decreto;
- 5% per le attività di
ricerca da svolgere nelle regioni di cui allart. 87,
paragr. 3, lett. c) del Trattato di Amsterdam, indicate
allarticolo 22 del presente decreto;
- 10% per i progetti per i
quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
d1) prevedano lo svolgimento
di una quota di attività non inferiore al 10%
dellintero valore del progetto stesso da parte di uno o
più partner di altri Stati membri della UE, purché non
vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di
appartenenza al medesimo gruppo industriale tra
limpresa richiedente e il partner estero;
d2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non
inferiore al 10% dellintero valore del progetto stesso
da parte di enti pubblici di ricerca e/o Università.
22. Ai fini del rispetto dei
limiti di cui al comma 21, per i costi delle attività da
svolgersi nelle regioni di cui al precedente punto b) il
cumulo con le ulteriori agevolazioni indicate al comma
predetto non può superare il limite del 25% dei costi
ammissibili.
23. Ai fini del rispetto
dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria
sugli Aiuti di Stato alla ricerca, la quota di agevolazione
aggiuntiva di cui al comma 21 determina una corrispondente
riduzione della quota di intervento concesso nella forma del
credito agevolato.
24. Ai sensi della vigente
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca,
sono considerati ammissibili, al netto dellIVA, i
seguenti costi:
- spese di personale
(ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario
adibito all'attività di ricerca, dipendente dal
soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa);
- costo delle
strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di
nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca
detratto leventuale valore derivante dalla cessione a
condizioni commerciali ovvero dallutilizzo a fini
produttivi;
- costo dei servizi di
consulenza e simili utilizzati per lattività di
ricerca, compresa lacquisizione dei risultati di
ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di
licenza, ecc.;
- spese generali
direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella
misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
- altri costi
desercizio (ad es: costo dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi) direttamente
imputabili all'attività di ricerca.
25. Il progetto non è
finanziabile se presenta quote di attività da commissionare
al di fuori di Stati membri dellUnione Europea superiori
al 20% del costo totale, salva la accertata impossibilità,
da parte del soggetto proponente, di reperire per la parte
eccedente analoghe competenze in ambito comunitario.
26. Per i progetti che
prevedono il completo svolgimento delle attività nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, il
proponente può richiedere, in sede di domanda, che
lintervento del Ministero sia concesso nella forma del
contributo nella spesa, sulla base di seguenti criteri
generali e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca:
- 50% dei costi giudicati
ammissibili riferibili alle attività di ricerca
industriale;
- 25% dei costi giudicati
ammissibili riferibili alle attività di sviluppo
precompetitive;
- si applicano le
disposizioni di cui ai commi 21 e 22.
27. Il comma 26 si applica
anche per i progetti che ricomprendano attività da
svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non
superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia
accertata limpossibilità di reperire analoghe competenze
nelle stesse aree.
28. Fermo restando il
contributo nella spesa di cui ai commi 19 e 21 del presente
articolo, nonchè quanto previsto al comma 23, il soggetto
proponente in sede domanda può richiedere, in alternativa
al credito agevolato di cui ai commi 19 e 20, lintervento
del MURST nella forma del contributo in conto interessi
indicando, quale ente finanziatore, uno dei soggetti
convenzionati di cui allarticolo 4, comma 5, del presente
decreto. Lo stesso soggetto assicurerà la stipula e la
gestione del contratto di finanziamento. In considerazione
delle risorse disponibili, il MURST si riserva, comunque, la
facoltà di individuare la più idonea forma di intervento.
29. Ai fini del rispetto
dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria
sugli aiuti di Stato alla ricerca, lintervento
dellistituto finanziatore non può superare il 55% delle
spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca
industriale e il 50% delle spese giudicate ammissibili per
le attività di sviluppo precompetitive; il finanziamento
avrà una durata massima di dieci anni, comprensiva di un
periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a
quattro anni. Il contributo in conto interessi del MURST è
pari all85% del tasso di riferimento vigente nel mese di
stipula del contratto.
30. Il Ministro
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente
le percentuali di intervento di cui al presente articolo in
funzione dellandamento dei tassi di interesse, dandone
comunicazione allUnione Europea.
31. Nei casi di progetti
proposti congiuntamente ai sensi dei commi 3 e 4 del
presente articolo, le Università pubbliche e gli Enti
Pubblici di Ricerca, ivi compresi Enea e Asi, possono
richiedere in sede di domanda, e in alternativa alle forme
di intervento di cui ai precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29 il riconoscimento, nella forma del contributo
nella spesa, dei costi marginali da essi direttamente
sostenuti e comunque nel rispetto dei limiti comunitari di
cui al precedente comma 19.
32. Il decreto di cui al
precedente comma 19 è comunicato al proponente unitamente,
in caso di diniego dellagevolazione, alle relative
motivazioni. Il provvedimento di concessione
dellagevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e la relativa esecutività è
subordinata alla verifica delle condizioni dettate dalla
vigente normativa in materia di lotta alla criminalità
organizzata.
33. Per i progetti ammessi
allagevolazione, i relativi costi decorrono dalla data di
adozione del decreto del MURST, e comunque dal novantesimo
giorno successivo alla data di presentazione della relativa
domanda. Il decreto, corredato di tutta la documentazione,
ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del
capitolato tecnico, è trasmesso al soggetto convenzionato
per la stipula del contratto.
34. Il soggetto
convenzionato provvede alla stipula del contratto, sulla
base dello schema ufficiale predisposto dal MURST, entro 60
giorni dalla data di ricezione del decreto di cui al
precedente comma 19, previa acquisizione della necessaria
documentazione da parte del richiedente, nonchè previa
verifica da parte dellesperto della rispondenza del
capitolato tecnico con le determinazioni del MURST. Ove il
contratto non venga stipulato entro i termini previsti per
inadempienza del soggetto proponente, il soggetto
convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l'adozione
delle relative determinazioni.
35. Allatto della
stipula il soggetto contraente può richiedere una
anticipazione, fino ad un massimo del 30% dellintervento
concesso; in tal caso si applicano le disposizioni del comma
3 dellarticolo 19 del presente decreto.
36. Il contratto si
svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali,
alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali -
effettuate dal soggetto convenzionato e dallesperto di
cui al comma 14 - è subordinata la relativa erogazione
contrattuale. Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90
giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato
della documentazione attestante il diritto alla erogazione
stessa. Nel caso in cui, nel corso delle attività
contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di
finanziamento ai sensi del decreto legislativo n. 297/99,
ovvero in una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive
modifiche e integrazioni, il MURST, anche su proposta del
soggetto convenzionato, si pronuncia in merito alla
interruzione, revoca o vigenza dellintervento. In caso di
revoca per cause non imputabili al contraente, spetta
lagevolazione per la parte di attività correttamente
eseguita.
37. Annualmente, i soggetti
convenzionati riferiscono al MURST, con specifica relazione,
circa landamento complessivo dei progetti finanziati a
valere sul FAR di loro competenza. Tutti i risultati delle
verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita
anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati al
Comitato, di cui allart. 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 297/99, nonchè alla Segreteria Tecnica di
cui allarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo n.
204/98 per le attività di competenza del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui
alarticolo 5 dello stesso decreto. Le informazioni
relative ai progetti completati sono accessibili al
pubblico, compatibilmente con il rispetto del segreto
industriale.
38. Ciascun soggetto
beneficiario è tenuto, entro i 2 anni successivi alla
conclusione del progetto, a presentare al MURST una
relazione in merito allimpatto economico-occupazionale
dei risultati raggiunti. In caso di mancata presentazione,
il soggetto è escluso per gli anni successivi dagli
interventi di cui al presente decreto.
Articolo
6
(progetti autonomamente presentati di importo superiore
a 7,5 Meuro)
1. Entro il 30 ottobre di
ciascun anno, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente
articolo 5 del presente decreto che, nel corso dellanno
successivo, intendano proporre autonomamente progetti per la
realizzazione delle attività di cui allarticolo 2 di
importo complessivamente superiore a 7,5 Meuro, presentano
al MURST un Documento illustrativo delle linee
programmatiche delle proprie attività di ricerca e
innovazione.
2. Il Documento dovrà
contenere, tra laltro, elementi informativi circa gli
obiettivi e le strategie di ricerca e innovazione
dellazienda in un periodo di almeno tre anni. A tal fine,
dovranno essere sinteticamente descritti i progetti da
sviluppare e per i quali si intendono presentare al MURST le
istanze nellanno successivo.
3. Il MURST tiene conto del
Documento ai fini della ripartizione delle risorse del FAR
nellambito del decreto di cui al precedente articolo 4,
comma 2.
4. In ciascun anno, nei
periodi ricompresi tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e
il 31 luglio, i soggetti ammissibili presentano, in coerenza
con il Documento di cui ai precedenti commi 1 e 2, i
progetti di ricerca di importo superiore, anche
cumulativamente, a 7,5 Meuro. Per tali progetti valgono le
modalità procedurali di cui al predetto articolo 5, salva
lapplicazione delle disposizioni seguenti.
5. Il MURST, verificata la
regolarità della documentazione, sottopone al Comitato di
cui allarticolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.
297/99, alla prima riunione utile, i progetti pervenuti, al
fine di individuare quelli da avviare alla fase istruttoria
di cui ai commi 15 e 16 del precedente articolo 5.
6. A tale scopo, il
Comitato, anche avvalendosi degli esperti di cui allart.
7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, individua i
progetti da avviare alla successiva fase istruttoria, sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:
- il grado di coerenza con
il Documento presentato dal richiedente;
- la conformità agli
indirizzi generali della politica nazionale della
ricerca;
- per i soli progetti
presentati da Grandi imprese, leffetto di
incentivazione prodotto dallagevolazione ai sensi
della punto 6 della vigente disciplina comunitaria per
gli Aiuti di Stato alla R&S;
- linteresse
industriale, settoriale o intersettoriale, alla
realizzazione del progetto;
- le ricadute
economico-occupazionali.
7. Il MURST, acquisite le
risultanze del Comitato, trasmette i progetti ammissibili al
soggetto convenzionato e allesperto, indicato dal
Comitato stesso, per le attività istruttorie di rispettiva
competenza. Per i progetti ritenuti non ammissibili, il
MURST provvede alla relativa comunicazione nei confronti del
soggetto richiedente.
8. La definizione delle
complessive attività istruttorie deve compiersi entro i 5
mesi successivi alle scadenze sopra indicate del 31 gennaio
e del 31 luglio. I costi ammissibili decorrono dal 60°
giorno successivo alla pronuncia del Comitato in merito alla
valutazione di cui al precedente comma 6. Tale pronuncia è
tempestivamente comunicata al richiedente.
9. I progetti di cui al
presente articolo si concludono con un accertamento finale
effettuato da una apposita commissione di nomina
ministeriale.
10. I progetti il cui costo
superi i 25 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto
superiore ai 5 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione
Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo
quanto previsto dalla vigente Disciplina Comunitaria per gli
Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e, comunque, secondo
quanto previsto da specifici regimi settoriali.
Articolo
7
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione
di attività di ricerca
nellambito di programmi o di accordi intergovernativi di
cooperazione)
1. Le domande di
agevolazione per progetti nazionali di ricerca da
svilupparsi nellambito di programmi o di accordi
intergovernativi di cooperazione seguono le modalità
procedurali di cui allarticolo 5 del presente decreto.
2. Per tali progetti, le
attività di ricerca sono agevolate del MURST nella forma
del contributo nella spesa secondo le intensità massime
stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse
tipologie di attività di cui allart. 2, commi 1 e 2, del
presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
alla ricerca. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
allart. 5, commi 21 e 22, del presente decreto.
3. La concessione
dellagevolazione è subordinata al riconoscimento della
validità del progetto nellambito dellaccordo
intergovernativo di riferimento.
4. Ai fini della gestione
coordinata della partecipazione italiana agli accordi
internazionali, il MURST segue lo sviluppo complessivo dei
progetti nellambito dellaccordo di cui al comma
precedente.
5. I progetti il cui costo
sia pari o superiore ai 40 milioni di Euro, beneficianti di
un aiuto pari o superiore ai 10 milioni di Euro, in
Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla
Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla lettera
della stessa Commissione Europea del 2 maggio 1997.
Articolo
8
(progetti autonomamente presentati per la
realizzazione di attività di formazione
di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel
settore industriale)
1. Per la realizzazione di
progetti relativi ad attività di formazione professionale
di ricercatori e tecnici di ricerca, può essere presentata
al MURST una domanda di agevolazione dai soggetti indicati
allart. 5, comma 1, del presente decreto. Le attività di
formazione professionale devono essere finalizzate
allapprendimento di conoscenze utili per le attività di
ricerca e sviluppo e non a scopi di produzione industriale,
e destinate al personale di ricerca, anche dipendente, del
soggetto proponente. Tali progetti possono essere presentati
contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma
autonoma. Per tali progetti non si applica il comma 3 del
predetto articolo 5.
2. Il soggetto proponente
deve avvalersi, nello sviluppo delle attività di
formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o
private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli
enti pubblici di ricerca di cui allarticolo 8 del DPCM 30
dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI.
3. Al fine di consentire al
personale in formazione l'acquisizione di una adeguata
preparazione teorica e professionale, le attività di
formazione devono avere per oggetto sia le esperienze
operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali,
sia lapprofondimento delle conoscenze specialistiche
nelle discipline specifiche inerenti le attività di
ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione,
le attività di formazione devono riguardare, altresì,
lapprendimento delle conoscenze in materia di
programmazione, gestione strategica, valutazione ed
organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.
4. Sono agevolabili le
seguenti spese, anche se sostenute allestero:
- costo del personale
docente;
- spese di trasferta del
personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre spese correnti
(materiali, forniture, ecc.);
- strumenti e attrezzature
di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di
consulenza;
- costo del personale per
i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari
al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai
punti precedenti.
5. Nel rispetto dei limiti
previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato alla formazione "generale", gli interventi a
favore dei progetti di formazione di cui al presente
articolo sono concessi, nella forma del contributo nella
spesa, nella misura del 50% del costo ammissibile. Possono
essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella
forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili:
- 20% per i progetti di
formazione proposti da PMI;
- 10% per le attività di
formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga
ai sensi dellart. 87.3, lettera a), del Trattatto di
Amsterdam;
- 5% per le attività di
formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga
ai sensi dellart. 87.3, lettera c), del Trattatto di
Amsterdam;
6. Per le modalità di
selezione e gestione di progetti si applicano le stesse
procedure indicate allart. 5 del presente decreto, ad
eccezione del comma 5.
7. I soggetti destinatari
di agevolazioni per attività di formazione devono
documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per
ciascun partecipante alle attività di formazione
professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta
dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività
svolte e sul livello di qualificazione conseguito.
Articolo
9
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione
delle attività di cui allarticolo 2,
da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con
connesse attività di formazione del personale di ricerca)
1. Le domande di
agevolazione per le attività di cui allarticolo 2 del
presente decreto possono ricomprendere anche attività
relative allampliamento, lammodernamento, la
ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione,
lacquisizione o la delocalizzazione di centri già
esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi centri di
ricerca.
2. I costi per la
realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono
riconoscibili solo ove ne sia accertato il collegamento
funzionale con la realizzazione delle attività di cui
allarticolo 2 del presente decreto.
3. Lammissibilità delle
domande proposte ai sensi del comma 1 è subordinata ad
attività di formazione finalizzata alla assunzione, ove
trattasi di realizzazione o ampliamento di centri, nonché
alla riqualificazione professionale e/o aggiornamento ove
trattasi di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione,
riattivazione, acquisizione, delocalizzazione di centri
esistenti.
4. Salva lapplicazione
delle disposizioni seguenti, le domande di agevolazione
presentate ai sensi del comma 1 sono soggette alle
disposizioni dellarticolo 5 del presente decreto.
5. Per le specifiche
attività descritte al comma 1 sono ammissibili i costi
relativi ai terreni e fabbricati di cui allAllegato 2
della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla
R&S. In particolare sono ammissibili:
- progettazione e studi di
fattibilità, nei limiti del 5% delle spese ammissibili;
- acquisizione delle aree
e fabbricati da utilizzare esclusivamente per
lattività di ricerca (i fabbricati non devono essere
stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi
dieci anni);
- realizzazione di opere
edili ed infrastrutturali (sistemazione del suolo, opere
murarie, viabilità e verde, impianti tecnologici, ecc.)
da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;
6. I costi di cui al
comma 5 decorrono ai sensi dei precedenti articoli 5, comma
33, e 6, comma 8, salvo le spese per progettazione e studi
di fattibilità che decorrono dai dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda.
7. La concessione delle
agevolazioni per le attività di cui al comma 1 è vincolata
alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle
attività di ricerca, nonché al divieto di vendita,
locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi
titolo dellimmobile agevolato per una durata di almeno 5
anni dalla data di ultimazione degli investimenti, data
attestata dal legale rappresentante. In caso di violazione
di tale obbligazione si provvederà alla revoca delle
agevolazioni concesse maggiorate degli interessi legali da
calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle
erogazioni alla data della certificazione. Ai fini di cui
sopra, per data di ultimazione degli investimenti, si
intende quella dell'ultima fattura o dellultimo titolo di
spesa ammissibile.
8. Per le attività di
formazione, per le quali le spese non devono essere
inferiori al 10% dellinvestimento ammesso, si applicano
le procedure e le modalità previste allart. 8.
9. I progetti di cui al
presente articolo si concludono con un accertamento finale
effettuato da una apposita commissione di nomina
ministeriale.
Articolo
10
(progetti autonomamente presentati per il
riorientamento e il recupero di
competitività di strutture di ricerca industriale,
con connesse attività di formazione del personale di
ricerca)
1. Ai sensi dellarticolo
11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, i soggetti ammissibili di cui allart. 5, commi 1
e 2, del presente decreto possono presentare al 28 febbraio
di ciascun anno specifici progetti per la realizzazione
delle attività di cui allarticolo 2 e per la
realizzazione di attività di formazione e/o
riqualificazione professionale finalizzati al riorientamento
e al recupero di competitività delle proprie strutture di
ricerca.
2. Entro sessanta giorni
dalla presentazione, e verificata dal MURST la regolarità
della documentazione presentata, i progetti, redatti secondo
lo schema ufficiale predisposto dal MURST sono
preselezionati da una Commissione nominata, annualmente, dal
Ministro dellUniversità e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e composta da tre membri, di cui uno con
funzioni di Presidente, designati dal Ministro medesimo, e
da tre membri designati dal Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
3. La Commissione individua
i progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria,
valutandone i seguenti profili:
- coerenza dello scenario
di riferimento descritto dal proponente con gli
obiettivi di riorientamento e recupero di competitività
dellintervento di cui al presente articolo;
- il livello delle
ricadute economico-occupazionali, anche con riferimento
alla possibilità di recupero occupazionale, delle
conoscenze acquisibili, in relazione al contesto
tecnologico e/o territoriale di riferimento;
- la capacità del
soggetto proponente, una volta ottenuta lagevolazione
del MURST, di reinserirsi utilmente nel mercato di
riferimento.
4. Lesito della
preselezione è comunicato al MURST che avvia la fase
istruttoria del progetto ai sensi dellart. 5 del presente
decreto, ad eccezione del comma 5 e salva lapplicazione
delle disposizioni seguenti.
5. Per tali progetti, le
attività di ricerca sono agevolate dal MURST nella forma
del contributo nella spesa secondo le intensità massime
stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse
tipologie di attività di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del
presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
alla ricerca. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
allart. 5, commi 21 e 22, del presente decreto. Le
attività di formazione sono agevolate nella forma del
contributo nella spesa, secondo le misure indicate al comma
5 del precedente articolo 8.
6. La decorrenza dei costi
è fissata ai sensi dellart. 6, comma 8, del presente
decreto.
7. I decreti ministeriali
di ammissione allintervento agevolativo sono comunicati
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Si
applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 36 del
precedente articolo 5.
8. Ciascun soggetto non può
presentare, ai sensi del presente articolo, più di una
richiesta di agevolazione in un arco temporale di 5 anni.
Articolo
11
(progetti autonomamente presentati per attività di
ricerca
proposte da costituende società)
1. Ai sensi dellarticolo
3, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, i soggetti di cui al comma successivo
possono presentare al MURST una domanda di agevolazione per
specifici progetti per la realizzazione delle attività di
cui allarticolo 2. A tal fine lintervento del MURST
opera secondo i criteri e le modalità procedurali di cui ai
seguenti commi.
2. Le domande di cui
allarticolo 1 possono essere presentate da:
- professori e ricercatori
universitari;
- personale di ricerca
dipendente dagli enti di ricerca di cui allarticolo 8
del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni, ENEA, ASI;
- dottorandi di ricerca e
titolari di assegni di ricerca di cui allarticolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. I soggetti di cui al comma
2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno
o più dei seguenti soggetti:
- università, enti di
ricerca di cui allarticolo 8 del DPCM 30 dicembre
1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
- società di
assicurazione, banche iscritte allalbo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari
chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344,
società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31
luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo
37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
intermediari finanziari iscritti allalbo di cui
allarticolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
- uno o più dei soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
dellarticolo 5, comma 1, del presente decreto.
4. I progetti di cui al comma
precedente, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto
dal MURST e pubblicato unitamente al presente decreto, del
quale non costituiscono parte integrante, debbono essere
presentati allegando formale dichiarazione di impegno dei
soggetti proponenti a costituire una società entro i tre
mesi successivi alla eventuale selezione del progetto.
5. Ai sensi dellarticolo
2, comma 1, lettera e), numero 1, del richiamato decreto
legislativo n. 297/99, i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo sono ammissibili agli interventi del
presente decreto solo ove i relativi regolamenti
universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano
disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in
aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso
di studio, e abbiano definito le questioni relative ai
diritti di proprietà intellettuale nonchè le limitazioni
volte a prevenire i conflitti di interesse con le società
costituite o da costituire.
6. I soggetti proponenti
devono presentare una descrizione dettagliata del progetto
di ricerca, ai sensi delle definizioni riportate
allarticolo 2 del presente decreto, unitamente alle
informazioni relative al mercato di riferimento, nonchè ad
un piano di sviluppo e un piano finanziario della nuova
società. I soggetti proponenti si impegnano, altresì, a
fornire tutti gli elementi complementari necessari alla
valutazione della richiesta.
7. Il competente ufficio
del MURST, verificata la regolarità della documentazione
proposta, trasmette gli atti alla Commissione di cui al
comma successivo per la valutazione della richieste ai sensi
del successivo comma 9.
8. Allo scopo di cui al
comma precedente, il Ministro dellUniversità e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica istituisce, con proprio
decreto e ai sensi degli artt. 12, comma 4, lett. f) e 13,
comma 5, della legge n. 168/89, una Commissione composta da
n. 5 esperti, scelti, nellambito dellelenco di cui
allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
297/99, tra personalità di alta qualificazione e comprovata
esperienza nel settore finanziario, imprenditoriale, e di
applicazione della ricerca industriale. Per ogni componente
è nominato un membro supplente.
9. La Commissione,
entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione,
effettua una preselezione dei progetti valutando, anche
avvalendosi di specifiche competenze di volta in volta
necessarie e individuate nellambito dellelenco di cui
allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.
297/99, la stessa sulla base, in particolare, dei seguenti
elementi:
TITOLO
III
(attività finanziabili con procedimento negoziale)
Articolo
12
(progetti di ricerca e formazione presentati in
conformità a bandi
emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi
specifici)
1. Ai fini del
potenziamento di specifici settori tecnologici, il Ministro,
in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca,
individua, con proprio decreto, settori e aree tecnologiche
prioritarie di intervento e definisce temi di ricerca e
formazione professionale, determinando, altresì, l'entità
dell'ammontare massimo della spesa.
2. Il competente Servizio,
quindi, con decreto direttoriale invita i soggetti
ammissibili di cui allart. 5, commi 1, 2, 3, 4 del
presente decreto a presentare progetti per la realizzazione
delle attività di cui allarticolo 2 sui temi prioritari
di intervento individuati e indica i criteri per la
selezione degli stessi, nonché, ove necessario, i limiti
temporali e di costo per lo sviluppo di ciascuna tematica.
3. Per le modalità di
selezione e gestione di progetti si applicano le stesse
procedure indicate allart. 5 del presente decreto, ad
eccezione del comma 5 e salva, comunque, lapplicazione
delle disposizioni seguenti.
4. Per tali progetti,
lagevolazione del MURST è concessa nella forma del
contributo nella spesa secondo le disposizioni di cui al
comma 26 del precedente articolo
5. Si applica, altresì, il
comma 21 del medesimo articolo 5. 5. Per i progetti ammessi
allagevolazione i costi riconoscibili decorrono dal 90°
giorno successivo al termine fissato ai sensi del precedente
comma 2 per la presentazione dei progetti.
6. Per eventuali iniziative
di ricerca che, per finalità di straordinario interesse
pubblico, sono agevolate a totale carico dello Stato, si
applicano le procedure di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE
in materia di appalti pubblici di servizi. In tali casi, i
risultati conseguiti restano acquisiti alla proprietà dello
Stato ai sensi dellart. 18 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
7. Ogni progetto di ricerca
deve prevedere la realizzazione di progetti di formazione
professionale di ricercatori e/o tecnici di ricerca,
individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.
8. Il personale in
formazione non deve essere legato da alcun tipo di rapporto
lavorativo con le strutture coinvolte nellattività di
formazione.
9. Gli interventi a favore
di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma
del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del
costo ammissibile.
Articolo
13
(specifiche iniziative di programmazione)
1. Ai fini di realizzare
particolari interventi di promozione e sviluppo delle
attività di cui allarticolo 2 finalizzate allo sviluppo
socio-economico del territorio, il MURST, su proposta o
dintesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti
pubblici, anche locali, e previo parere del Comitato di cui
allarticolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.
297/99, può concludere con i soggetti attuatori,
individuati anche ai sensi dellarticolo 2, commi da 203 a
207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la definizione di
specifici contratti. Tali contratti possono essere
ricompresi nel quadro di accordi più ampi con i soggetti
proponenti che prevedano la regolamentazione dei rispettivi
ambiti di competenza.
2. Per le modalità di
valutazione e gestione degli interventi di competenza del
MURST, si applicano le stesse procedure indicate
allarticolo 5 del presente decreto, ad eccezione del
comma 5, nonchè allarticolo 8 per eventuali attività di
formazione.
TITOLO IV
(attività agevolabili con procedimento automatico)
Articolo
14
(agevolazioni per assunzione di qualificato personale di
ricerca,
per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti
di ricerca,
per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca)
1. Dal 1 marzo al 30
settembre di ciascun anno, i soggetti di cui allart. 5,
commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema
ufficiale da questi predisposto, una domanda per
lottenimento di agevolazioni per:
- lassunzione, a tempo
pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato
di durata almeno biennale, di qualificato personale di
ricerca;
- lassunzione di oneri
relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di
dottorato di ricerca;
- lattribuzione di
specifiche commesse o contratti per la realizzazione
delle attività di cui allarticolo 2.
2. Per le modalità di
selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni,
di verifica e controllo dellutilizzazione delle
agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al
decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle
Finanze di concerto con il Ministero dellUniversità e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva
losservanza delle disposizioni seguenti.
3. Lagevolazione viene
concessa secondo le seguenti forme e misure:
- 50 milioni di Lire, di
cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10
milioni nella forma del fondo perduto, per ogni
assunzione di personale individuato ai sensi del
predetto decreto n. 275/98;
- 50%, nella forma del
credito dimposta, dellimporto dei contratti di
ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire
allanno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel
rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
- 60%, nella forma del
credito dimposta, dellimporto delle borse di
studio.
4. Ai sensi della
Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de
minimis" n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non può
beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c)
del comma precedente, nonchè delle agevolazioni di cui al
successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo
complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre
anni.
5. Le agevolazioni di cui
alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate
Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli
Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in
premessa.
6. I contratti di ricerca
di cui alla lettera b) del comma precedente possono
riguardare la realizzazione di attività di ricerca
industriale, nonché studi e ricerche sui processi
produttivi, attività applicative dei risultati delle
ricerche, formazione del personale tecnico per
lutilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test
sperimentali.
7. Per tali contratti, i
soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono
richiedere, in alternativa allagevolazione di cui ai
commi 2 e 3, lerogazione, a valere sulle risorse del FAR,
di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata
alla lettera b) del comma 3.
8. I contratti possono
essere affidati ad università, enti di ricerca di cui
allarticolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che
svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di
ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo
ministeriale. Per le modalità di inclusione e di esclusione
dallalbo, nonché per laggiornamento dello stesso si
applicano le disposizioni seguenti.
9. I laboratori di ricerca
aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le
istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di
ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria
inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti
pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti
dufficio allalbo qualora svolgano attività di ricerca
utili ai processi produttivi.
10. La domanda dovrà
essere accompagnata da una sintetica descrizione delle
strutture, nonché da una illustrazione delle principali
attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione, per i
soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da
almeno tre anni;
- documentata esperienza
almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o
trasferimento tecnologico.
11. Alla valutazione delle
domande di iscrizione allalbo provvede il Comitato di cui
allarticolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99
che, a tal fine, può avvalersi degli esperti di cui al
medesimo articolo 7 comma 1.
12. La decisione in merito
alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60
giorni dalla data di presentazione della domanda ed è
comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90.
Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio
decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato
ammissibile.
13. Il MURST provvede,
periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.
14. Il MURST procede
periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti,
della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato
l'iscrizione stessa, sottoponendo al Comitato le eventuali
risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre
al Ministro la cancellazione dei laboratori: la
cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è
comunicata all'interessato.
15. Resta valido, fino a
nuovo aggiornamento, lalbo esistente presso il MURST alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo
15
(concessione di agevolazioni per il distacco
temporaneo di personale di ricerca pubblico)
1. Ai fini del distacco
temporaneo di personale di ricerca dipendente da enti di
ricerca di cui allarticolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993,
n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonché dei
professori e ricercatori dipendenti da università, per
ciascun esercizio i soggetti di cui allarticolo 5, commi
1 e 2, previo assenso del personale da assegnare in distacco
temporaneo, inviano apposita domanda al rappresentante
legale dellente di ricerca, ENEA, ASI o delluniversità
(di seguito definiti soggetto distaccante), dal quale il
predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:
- dati identificativi del
soggetto richiedente e suo settore di attività;
- dichiarazione di
possesso dei requisiti di cui allarticolo 5, commi 1
e 2;
- durata del distacco,
comunque non superiore a quattro anni rinnovabili una
sola volta;
- descrizione sintetica
delle funzioni che si propone di assegnare al personale
in distacco e delle modalità di inserimento presso il
richiedente;
- dati identificativi del
personale per il quale è stato chiesto il distacco;
- sede di svolgimento
dellattività di ricerca e nome del responsabile del
progetto se diverso dal soggetto richiesto.
2. La domanda è sottoscritta
dal rappresentante legale del soggetto richiedente, o da un
suo procuratore. Ad essa è allegata una dichiarazione della
persona richiesta, che comunica lassenso al distacco e
alle funzioni da svolgere.
3. Il soggetto distaccante,
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, comunica ai soggetti richiedenti laccoglimento
della medesima, la reiezione motivata ovvero
laccoglimento per una durata diversa da quella richiesta.
A distacco avvenuto il soggetto distaccante ne dà
comunicazione al MURST ed alle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto.
4. Al termine di ogni anno
di attività e comunque al termine del periodo di distacco
il personale di cui al comma 1 trasmette al soggetto
distaccante una relazione sullattività svolta,
controfirmata dal legale rappresentante del soggetto
richiedente o da un suo procuratore.
5. Fermo restando quanto
previsto dallarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 297/99, al personale in distacco temporaneo è assicurata
la progressione retributiva prevista dal relativo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, il reintegro, al termine del
periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni
svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale,
durante il periodo di distacco, può chiedere in ogni
momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro
di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono
disposti entro sei mesi. In ogni caso le imprese non
potranno beneficiare di agevolazione, sotto forma di
trattamento economico e contributivo posto a carico del
soggetto distaccante, oltre la soglia di cui alla
Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de
minimis" n. 96/C 68/06. Leventuale quota eccedente
sarà carico dellimpresa.
6. Ai sensi dellart. 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il servizio
prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo
valutabile per le valutazioni comparative per la copertura
di posti vacanti di professore universitario, nonché per
laccesso alle fasce superiori del personale di ricerca
degli enti.
7. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno, il soggetto distaccante che, in sostituzione
delle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente
articolo, abbia avviato le proprie procedure per
lassunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo
pieno a termine di durata non superiore a quattro anni,
rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di
possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito
anche allestero, di laureati con esperienza nel settore
della ricerca, può presentare al MURST domanda di
concessione delle agevolazioni di cui alle disposizioni
seguenti.
8. Le agevolazioni sono
concesse dal MURST, a valere sulle disponibilità annuali
del FAR, nella forma del contributo nella spesa nella misura
di lire 50 milioni di Lire per ogni unità di personale
assunto ai sensi del precedente comma e per ogni anno di
durata del contratto.
9. Lagevolazione è
concessa dal MURST sulla base delle comunicazioni dei
soggetti distaccanti in ordine alle assegnazioni in distacco
temporaneo e ad apposita indicazione del personale da
assumere ai sensi del comma 1. La concessione è disposta
prioritariamente ai soggetti che abbiano proceduto ad
assegnazioni in distacco presso PMI e, comunque, secondo
lordine cronologico di ricevimento da parte del MURST
delle richieste inoltrate tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, fino a concorrenza delle risorse
disponibili di cui al comma 8 del presente articolo.
Lerogazione dellagevolazione è subordinata alla
presentazione da parte dellente di copia dei contratti di
assunzione a termine.
10. In caso di esaurimento
delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente
articolo prima della data del 31 dicembre, il MURST pubblica
apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
11. I soggetti distaccanti
comunicano al MURST le sopravvenute modificazioni e
cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 7 del
presente articolo, al fine di eventuali conferme,
rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi
del presente articolo.
12. Il MURST effettua
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
di cui al presente articolo, anche avvalendosi di società o
enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.157. In caso di non veridicità delle predette
dichiarazioni, fatta salva lapplicazione delle relative
sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco
temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile è
escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al
presente articolo.
Articolo
16
(concessione di premi per progetti di ricerca già
finanziati nellambito
dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo)
1. Al fine di favorire la
partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e
Sviluppo della Unione Europea, il MURST, nel quadro delle
disponibilità finanziarie di cui allarticolo 4, comma 2,
del presente decreto, riconosce un premio, nella forma del
contributo a fondo perduto, per progetti per la
realizzazione delle attività di cui allarticolo 2
presentati nellambito dei predetti Programmi, ed ivi
agevolati, dai soggetti di cui allarticolo 5, comma 1,
lettere a), b), c), del presente decreto, e rientranti nei
paramentri dimensionali di piccole e media impresa ai sensi
del successivo articolo 21.
2. Il MURST riconosce il
premio secondo lordine cronologico di pervenuto delle
domande al MURST, nel rispetto dei limiti dettati dalla
Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de
minimis" n. 96/C 68/06 e nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui allarticolo 4, comma 2, del presente
decreto.
3. Il premio è
riconosciuto soltanto ai progetti per i quali il contratto
con la Unione Europea sia stipulato tra il 30 settembre
dellanno precedente a quello della presentazione della
domanda al MURST e il 31 dicembre dellanno di
presentazione medesimo; la relativa concessione è
disciplinata dalle seguenti disposizioni.
4. Dal 1 giugno al 31
dicembre di ciascun anno i soggetti indicati al comma 1 del
presente articolo possono presentare domanda di concessione
dellagevolazione ivi prevista, utilizzando a tal fine lo
schema ufficiale predisposto dal MURST.
5. La domanda dovrà
contenere, oltre a quanto indicato nellapposito schema, i
seguenti elementi:
- descrizione sintetica
del progetto di ricerca, con indicazione del costo,
delle modalità di realizzazione, nonché dei soggetti
partecipanti;
- descrizione
delliniziativa internazionale o comunitaria
nellambito della quale il progetto è stato ammesso
allagevolazione, nei termini di cui al precedente
comma 3;
- copia del contratto di
finanziamento stipulato con la Unione Europea;
- modalità per
laccreditamento, da parte del MURST, del premio.
6. Il premio è riconosciuto
dal MURST nella misura di 50 milioni di Lire per ciascun
progetto beneficiante di un aiuto concesso dalla Commissione
nellambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
dellUnione Europea non inferiore a 300 milioni di Lire:
si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del
precedente articolo 14.
7. In caso di esaurimento
delle risorse disponibili di cui al comma 2 del presente
articolo prima della data del 31 dicembre, il MURST pubblica
apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
8. Il MURST effettua
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al
presente articolo, nonchè sul rispetto delle disposizioni
del comma 4 del precedente articolo 14, anche avvalendosi di
società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.157. In caso di non veridicità delle
predette dichiarazioni, fatta salva lapplicazione delle
relative sanzioni penali, i premi sono revocati ed il
soggetto responsabile è tenuto alla restituzione e,
inoltre, è escluso per gli anni successivi dagli interventi
di cui al presente articolo.
9. Lelenco dei soggetti
ammessi allintervento di cui al presente articolo è
trasmesso dal MURST ai competenti uffici della Unione
Europea.
TITOLO V
(disposizioni transitorie e finali)
Articolo
17
(società di ricerca)
1. Ai fini della
ammissibilità agli interventi di cui al presente decreto,
le società di ricerca di cui allart. 2, comma 1, lettera
d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono parificate ai
soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a)
sino alla completa applicazione delle disposizioni contenute
allart. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99.
Articolo
18
(servizi e consulenza)
1. Ai sensi dellarticolo
7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, agli esperti
e ai soggetti convenzionati ivi previsti è riconosciuto un
compenso la cui determinazione è fissata, per gli esperti,
con apposito decreto del Ministro dellUniversità e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica sentito il Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e, per
i soggetti convenzionati, nellambito dei relativi atti
convenzionali.
2. Ai fini della migliore
funzionalità degli organismi di cui al comma precedente, il
MURST può prevedere periodiche attività di aggiornamento
circa le modalità di applicazione del presente decreto.
Articolo
19
(garanzie)
1. Salvo quanto previsto
allarticolo 5, comma 16, lettera b), del presente
decreto, nonché dal comma 3 del presente articolo, per la
concessione delle agevolazioni da parte del MURST non sono
richieste particolari forme di garanzia.
2. Ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo n. 297/99, i crediti
nascenti dai contributi di cui al comma precedente sono
assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi.
3. Nei casi di concessione
da parte del MURST di anticipazioni, le stesse, comunque non
superiori al 30% dellagevolazione, dovranno essere
garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A
tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di
garanzia pubblicato unitamente al presente decreto.
Articolo
20
(rapporti alla Unione Europea)
1. Le attività
sovvenzionate ai sensi del presente decreto formeranno
oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della
Comunità europea.
Articolo
21
(definizione di
PMI)
1. Ai fini della presente
disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate
secondo la definizione contenuta nella Disciplina
Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie
Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23
luglio 1996.
2. Secondo tale
definizione, le PMI sono imprese:
- aventi meno di 250
dipendenti e
- aventi: o un fatturato
annuo non superiore a 40 milioni di Euro, o un totale di
bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
- e in possesso del
requisito di indipendenza quale definito in appresso.
3. Ove sia necessario
distinguere tra una piccola e una media impresa, la
"piccola" è definita come un'impresa:
- avente meno di 50
dipendenti e
- avente: o un fatturato
annuo non superiore a 7 milioni di Euro, o un totale di
bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
- e in possesso del
requisito di indipendenza quale definito in appresso.
4. Sono considerate imprese
"indipendenti" quelle il cui capitale o i cui
diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una
sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non
conformi alle definizioni di PMI.
5. Questa soglia può
essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta
da società di investimento pubbliche, società di
capitali di rischio o investitori istituzionali, a
condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto sullimpresa;
- se il capitale è
disperso in modo tale che sia impossibile determinare da
chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere che non è detenuto per il 25%
o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da
più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
6. I tre requisiti sono
cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
7. Per il calcolo delle
soglie occorre sommare i dati dellimpresa richiedente e
di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o
indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di
voto.
8. Il numero di dipendenti
occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è
pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno,
conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro
stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in
considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile
chiuso.
9. Per fatturato si intende
limporto netto del volume daffari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie
della società, diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle
altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
Articolo
22
(individuazione delle aree depresse)
1. Lelenco delle zone
economicamente depresse del territorio nazionale, ai sensi
della vigente normativa comunitaria, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana unitamente al
presente decreto.
Articolo
23
(decorrenza dei termini di presentazione)
1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano ai progetti di cui ai
precedenti articoli 5, 7, 8, 9, 11 presentati a partire dal
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini
dellapplicazione, nellesercizio 2000, delle
disposizioni dellarticolo 5, comma 5, non si terrà conto
dei progetti già presentati in vigenza della normativa
preesistente.
3. Con riferimento agli
interventi di cui allarticolo 6 del presente decreto, per
lesercizio 2001 e ai fini della prima applicazione delle
relative disposizioni, il periodo ricompreso tra il 1° e il
31 gennaio è spostato al periodo tra il 1° e il 31 marzo;
nello stesso periodo è fissato il termine di cui al primo
comma del citato articolo 6. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 ottobre 2001 ai fini dellapplicazione, a
partire dallesercizio 2002, delle disposizioni del
richiamato articolo 6.
4. Con riferimento agli
interventi di cui agli articoli 14, 15, 16, la relativa
disciplina trova applicazione a decorrere dallesercizio
2001.
5. La vigenza del presente
regime di aiuti di Stato alla R&S è fissato in dieci
anni a decorrere dallentrata in vigore del presente
decreto. Si osservano le disposizioni di cui al punto 8.1
della richiamata Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di
Stato alla R&S. Il presente decreto sarà
trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra
in vigore, anche ai fini dellart. 9, comma 4, del decreto
legislativo n. 297/99, al trentesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma,
Roma, 8
agosto 2000
Prot. n. 593/2000
Il Ministro
Allegati:
Parametri
per la verifica di affidabilità economico-finanziaria
dell'impresa
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