RICERCA
NAZIONALE
Descrizione dei 23 articoli del decreto n. 593
Il
nuovo sistema
di sostegno nazionale alla
Ricerca Industriale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Nel Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n.
14 del 18 gennaio 2001 è stato pubblicato il decreto
ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297".
Con tale
provvedimento si rende operativo, a decorrere dal 17
febbraio 2001, uno dei cardini della riforma del sistema
nazionale della ricerca realizzata in questi ultimi 3 anni
dal Ministero: il riordino e la razionalizzazione di tutto
il sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito
dal MURST e, sinora, regolato da una miriade di norme e
regolamenti susseguitesi in un arco temporale di oltre 30
anni. Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 46/82
(artt.1-13), alla legge n. 488/92 (versante ricerca), alla
legge n. 346/88, alla legge n. 196/97 (art. 14), alla legge
n. 449/97 (art. 5).
Il decreto
n. 593 elimina dallordinamento tutte le precedenti
normative in materia, riunendo in un unico testo
regolamentare il complessivo pacchetto agevolativo diretto
alle imprese che investono in R&S. Il testo del decreto
è stato sottoposto alla necessaria approvazione della
Unione Europea la quale, dopo attenta e prolungata
valutazione, ne ha riscontrato la compatibilità con le
regole comunitarie in tema di parità di concorrenza tra
imprese nel mercato europeo.
Il decreto
si compone di 23 articoli il cui contenuto viene illustrato
qui di seguito nel dettaglio.
AMBITO
OPERATIVO
Larticolo
2 del decreto, in coerenza con il dettato del decreto
legislativo n. 297/99, precisa lambito operativo
dellintervento del MURST: in relazione alle definizioni
comunitarie in materia, il sostegno ministeriale riguarderà
le attività di ricerca industriale, eventualmente estese a
non preponderanti attività di sviluppo pre-competitivo, purché
necessarie alla validazione dei risultati della fase
precedente.
Con ciò
viene chiarito lambito di intervento del MURST rispetto a
quanto di competenza del Ministero dellIndustria il
quale, con la prossima riforma del proprio Fondo per
lInnovazione Tecnologica, si concentrerà sulle attività
di prevalente sviluppo pre-competitivo.
Ai fini di
un miglior coordinamento delle due Amministrazioni è
previsto il reciproco trasferimento di quelle domande di
agevolazione che fossero presentate al Ministero non
competente, facendo comunque salva la data di presentazione
delle domande stesse.
MODALITA
PROCEDURALI
Tutti gli
interventi ricompresi nel decreto n. 593 sono regolati
secondo solo tre tipologie procedurali: valutative,
negoziali, automatiche, in ossequio a quanto disposto dal
decreto legislativo n. 123/98.
Con
tipologie valutativa, sono regolati gli interventi a
sostegno di progetti di ricerca e/o formazione autonomamente
presentati dai soggetti ammissibili (cd. interventi bottom
up). Tale procedura prevede una fase di valutazione, sia
economica, sia scientifica, condotta dagli organi
ministeriali prima della concessione dellagevolazione e
riguarda quelle domande di finanziamento la cui complessità
rende necessaria una fase di questo tipo.
Con
tipologia negoziali, sono regolati gli interventi a sostegno
dei progetti proposti sulla base di iniziative di programmazione
definite dal Ministero direttamente o in
accordo con altri soggetti pubblici (cd. interventi top
down). Lintervento è in tutto simile al precedente, solo
prende avvio da una iniziativa ministeriale (es.: bando di
gara) cui seguono la ricezione dei progetti e la loro
relativa valutazione.
Con
tipologia automatica, sono regolati quegli interventi,
peraltro già noti, diretti a favorire le PMI che assumono
personale di ricerca, che commissionano attività di ricerca
a strutture del mondo della ricerca pubblica (ivi compresi i
laboratori dellalbo del Ministero), che concedono borse
di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
con la stessa tipologia automatica, sono altresì regolati i
distacchi temporanei del personale di ricerca di Università
e Enti di ricerca presso PMI. Come è evidente, si tratta di
interventi già ricompresi nella legge n. 196/97 e nella
legge n. 449/97 e che ora vengono riorganizzati nel decreto
n. 593. Per la loro caratteristica, tali interventi possono
fare a meno di una preventiva valutazione nei contenuti,
bensì danno luogo alla immediata concessione
dellagevolazione, per trasferire alla fase successiva lo
svolgimento attento delle attività di controllo.
IL
FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA
Tutti gli
interventi disciplinati dal decreto n. 593 graveranno su un
unico fondo, il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)
che, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree
depresse del territorio nazionale, sostituisce il già noto
Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, esistente dal 1968.
Una delle
novità più importanti introdotte dal decreto legislativo
n. 297/99 riguarda le gestione del FAR: infatti, non sarà
più lIMI ad assicurare tale gestione ed a svolgere in
via esclusiva le attività di valutazione e gestione delle
domande di finanziamento, così come era previsto in vigenza
della legge n. 46/82. La gestione contabile del Fondo è ora
assicurata direttamente dal Ministero, mentre per le attività
di istruttoria economico-finanziaria il MURST ha allargato
il panorama dei soggetti competenti a 10 raggruppamenti
bancari, tra i quali limpresa richiedente sceglierà la
struttura che svolgerà la valutazione e la gestione del
progetto.
Per gli
aspetti di natura tecnico-scientifica, il MURST continuerà
ad avvalersi degli esperti ricompresi nel proprio apposito
albo.
SOGGETTI
AMMISSIBILI AGLI INTERVENTI
I soggetti
ammissibili agli interventi disciplinati dal Decreto MURST
n. 593 dell8.8.00 sono elencati al comma 1
dellarticolo 5 il quale, pur destinato a regolare una
specifica fattispecie, contiene la modalità procedurali che
il decreto estende alla maggior parte degli interventi in
esso contenuti.
In coerenza
con le disposizioni del decreto legislativo n. 297/99, il
panorama dei soggetti ammissibili è stato notevolmente
semplificato e razionalizzato, rispetto alla normativa pre
vigente. Sono, dunque, ammissibili i seguenti soggetti, ove
abbiano stabile organizzazione nel territorio nazionale:
Con la
legge finanziaria 23 dicembre 2000 sono stati, altresì,
considerati ammissibili gli enti di ricerca a carattere
regionale e i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale. Nellambito delle disposizioni
transitorie e finali è, altresì, previsto che restano
ammissibili anche le società di ricerca costituite con le
risorse del Fondo Speciale Ricerca Applicata di cui alla
legge n. 46/82. Si tratta di un numero limitato di soggetti,
il Ministero partecipa nella compagine azionaria, ma che lo
stesso decreto legislativo n. 297/99 ne ha previsto
luscita: quindi, sino al completamento di tali operazioni
di privatizzazione tali soggetti potranno continuare a
fruire degli interventi disciplinati dal decreto n. 593.
Una delle
novità di maggiore significato risiede nellopportunità,
finora preclusa, di presentare progetti in modo congiunto
tra soggetti industriali e strutture del mondo pubblico
della ricerca (Università e Enti pubblici di ricerca). Tale
innovazione rappresenta un importante passo avanti nel
processo di integrazione delle reti di ricerca nazionale e,
quindi, in quella possibilità di collaborazione e
coordinamento che costituisce uno dei fattori di successo
dei sistemi-ricerca dei paesi maggiormente progrediti.
Sino ad
ora, le legge consentivano tali collaborazioni solo ove
assumessero la forma di una struttura consortile, oppure
lasciando al soggetto pubblico un ruolo di sub-contraente.
Con il decreto n. 593, invece, limpresa e lUniversità
(o lEnte) potranno condurre in modo congiunto un singolo
progetto, con evidenti vantaggi per la riuscita dello
stesso.
E
comunque previsto che limpegno finanziario sia sostenuto
in misura prevalente dal soggetto industriale; tuttavia, ove
il progetto si realizzi in una delle aree depresse del
territorio nazionale, la partecipazione industriale può
limitarsi al 30% dellimpegno finanziario complessivo del
progetto. La motivazione risiede nella necessità di
favorire tali collaborazioni, specie in zone, quali quelle
meridionali, dove più consistente è la presenza di
istituzioni scientifiche rispetto ad imprese che investono
in R&S.
GLI
INTERVENTI CON PROCEDURA VALUTATIVA
Il titolo
II (articoli da 5 a 11) disciplina le attività finanziabili
con procedura di carattere valutativo: si tratta di
iniziative proposte direttamente dai soggetti ammissibili e
dagli stessi autonomamente realizzate. Prima di vedere nel
dettaglio le tipologie di progetto proponibili, analizziamo
la procedura di valutazione che, come detto, è comune a
tutti gli interventi ricompresi al titolo II (ed anche al
titolo III), salvo evidenziare successivamente le
caratteristiche proprie degli specifici interventi.
La
procedura
La domanda
di finanziamento deve essere presentata al MURST,
utilizzando gli schemi pubblicati unitamente al Decreto
n.593. Tra gli altri aspetti, il richiedente deve
evidenziare, nella articolata descrizione del progetto, i
caratteri di innovatività, originalità e utilità
industriale dello stesso, nonché la propria capacità
tecnico-economica nel condurre le attività di ricerca
indicate.
Solo per le
grandi imprese (non rientranti nei parametri di PMI) deve
essere altresì evidenziato il carattere incentivante
dellaiuto ministeriale. Tale aspetto deriva dalle
normative comunitarie che impongono ai singoli Stati
nazionali di non finanziare attività di ricerca alle
imprese di grandi dimensioni che non sia di carattere
addizionale rispetto a quella dalle stesse ordinariamente
condotta. Per tali motivi, le imprese debbono dimostrare che
il progetto cui si riferisce la domanda di finanziamento
viene realizzato proprio perché sussiste la possibilità di
ottenere una agevolazione pubblica, in assenza della quale
il progetto non sarebbe stato realizzato oppure sarebbe
stato comunque realizzato ma con modalità, tempi, obiettivi
più modesti.
Tale
aspetto rappresenta, per i progetti delle grandi imprese, un
elemento di ammissibilità, la cui sussistenza viene dal
Ministero (e in particolare dal Comitato di cui si dirà
appresso) valutata prima di procedere alla normale
istruttoria del progetto.
Le
PMI, dal
canto loro, sono esentate, sempre per espressa disposizione
comunitaria, dallevidenziare tale elemento, il quale si
ritiene comunque sussistente già nel momento in cui la PM
decide di procedere ad un investimento in R&S.
Accanto
alla documentazione descrittiva del progetto e della
struttura industriale che lo realizzerà, il richiedente
deve produrre una autocertificazione nella quale si dichiara
il possesso dei due parametri indicati allAllegato 1 al
decreto MURST n. 593: sono parametri tesi a stabilire la
affidabilità economico-finanziaria del richiedente, e
riguardano un determinato rapporto tra il capitali netto
dellazienda e il costo del progetto (depurato della quota
di intervento pubblico), nonché un determinato rapporto tra
oneri finanziari e fatturato. Solo i soggetti che auto
certifichino il possesso di entrambi i parametri possono
presentare domanda di finanziamento; agli altri tale
possibilità è categoricamente preclusa.
Inoltre, le
PMI devono anche produrre una autocertificazione relativa al
possesso di quei requisiti che la UE ha individuato al fine
di attribuire ad unimpresa la caratteristica di PMI. Si
tratta di tre parametri che debbono essere posseduti
contemporaneamente:
Larticolo
21 del decreto riporta nel dettaglio la definizione di
Piccola e Media Impresa, così come disciplinata in sede
comunitaria.
Per la
valutazione delle domande di finanziamento, il Ministero si
avvale di strutture esterne allo stesso: soggetti bancari
per gli aspetti di natura economico-finanziaria, esperti
scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto
di ricerca proposto.
Competente
ad esprimere il parere finale circa la concessione o meno
del finanziamento è un Comitato Tecnico, previsto
dallarticolo 7 del decreto legislativo n. 297/99 e
composto da undici membri, di cui sei designati dal Ministro
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e gli altri 5 designati, uno ciascuno, dai Ministri
dellAmbiente, del Tesoro, della Sanità, delle Politiche
Agricole, dellIndustria.
Ricevuto il
progetto e verificatane la regolarità formale, il Ministero
lo trasmette ad un esperto scientifico appositamente
nominato dal Ministero stesso per la valutazione del
progetto stesso ed individuato allinterno di un apposito
albo ministeriale; il progetto viene, altresì, trasmesso ad
un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente
nellambito di dieci raggruppamenti bancari convenzionati
per tali compiti con il Ministero.
Per i soli
progetti proposti da grandi imprese, il Comitato ne valuta
preventivamente la sussistenza del sopra descritto requisito
di addizionalità: solo ove ne venga accertata la
sussistenza, il Comitato da il via allistruttoria
designando lesperto scientifico.
Lesperto
scientifico e la banca conducono listruttoria del
progetto, recandosi anche presso limpresa proponente e
formulando al Ministero entro 60 giorni il proprio parere
circa la finanziabilità del progetto.
In
particolare, la banca valuterà la capacità
economico-finanziaria del proponente a condurre il progetto
secondo le modalità descritte, nonché le ricadute
economico-occupazionali del progetto; lesperto, dal canto
suo, concentrerà la propria attività sugli aspetti
scientifici del progetto, valutando il carattere di
innovatività e originalità rispetto allo stato dellarte
del settore cui si riferisce il progetto, nonché la
congruità e la pertinenza dei costi indicati per la
realizzazione del progetto stesso.
Ricevute le
relazioni istruttorie, il Ministero le trasmette alla prima
riunione utile del Comitato (che si riunisce con cadenza
almeno mensile): in tale sede il Comitato proporrà (con
parere necessario ma non vincolante) al Ministero il
provvedimento da adottarsi. Ove si decida per la concessione
dellagevolazione, la banca predetta si occuperà della
stipula del contratto di finanziamento e della gestione
dello stesso, unitamente allo stesso esperto prima indicato
Importante
è sottolineare che il provvedimento ministeriale potrebbe
concludersi nel senso di una accertata prevalenza delle
attività di sviluppo pre competitivo rispetto a quelle di
ricerca industriale. In tal caso, sussistendo come già
visto la competenza del Ministero dellIndustria, il MURST
trasmetterà il progetto allo stesso MICA completo di
relazioni istruttorie e facendo comunque salva la data di
presentazione della domanda.
Le forme
e le misure delle agevolazioni
Il decreto
MURST n. 593 dell8.8.00 ha stabilito le forme delle
agevolazioni e i relativi limiti nel pieno rispetto di
quanto imposto dalle normative comunitarie in tema di Aiuti
di Stato alla R&S. Al riguardo, la relativa disciplina
comunitaria del febbraio del 1996 prevede che laiuto
nazionale nei confronti della fase di "ricerca
industriale" non debba superare il 50% (in Equivalente
Sovvenzione Lorda) dei costi ammissibili; nei confronti
della fase di "sviluppo pre competitivo" il limite
non deve essere superiore al 25% (in ESL).
Il concetto
di Equivalente Sovvenzione Lorda rappresenta un sistema di
calcolo finalizzato a equiparare, da un punto di vista
finanziario, le intensità di aiuto che i singoli Stati
nazionali possono definire. In altre parole, lo Stato nel
fissare il proprio limite di intervento deve assicurare che
tale limite, calcolato in ESL, non superi i valori imposti
dalla UE.
Così ha
fatto il MURST: sono stati fissati dei limiti
allintervento, nelle varie forme previste (fondo perduto,
credito agevolato, contributo in conto interessi) che,
rielaborati secondo il calcolo ESL, rispettano il limite
comunitario.
Orbene, per
quello che riguarda il sostegno disciplinato allarticolo
5, il MURST mantiene la classica forma di intervento
combinato: fondo perduto + credito agevolato, secondo i
seguenti limiti:
I costi
ammissibili
Le
tipologie di costo ammissibile sono stabilite in coerenza
con quanto previsto dalle già richiamate normative
comunitarie in tema di Aiuti di Stato alla R&S:
- Spese di
personale di ricerca (ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa);
- Spese
generali, calcolate forfettariamente nella misura del
60% del costo personale;
- Strumentazioni,
attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote
direttamente impiegate nellattività di ricerca;
- Consulenze
e prestazioni di terzi, utili allo svolgimento della
ricerca.
Tutti i
costi decorrono dalla data del decreto ministeriale di
concessione del finanziamento e comunque dal 90° giorno
successivo alla data di presentazione del progetto al MURST.
Nel caso di progetti proposti congiuntamente da imprese e
soggetti pubblici (Università e/o Enti pubblici di Ricerca)
si prevede che questi ultimi possono rendicontare i costi
marginali da essi sostenuti, a fronte dei quali il MURST
interverrà comunque con gli stessi limiti imposti ai
soggetti industriali.
La
soglia dei 7,5 milioni di euro
Larticolo
5 del decreto MURST n. 593 dell8.8.00 disciplina, come
abbiamo visto, la tipologia di un classico progetto di
ricerca, presentato e realizzato autonomamente dal soggetto
e ammissibile e per il quale, si ricorda, non sussistono
scadenze temporali di sorta nè aree tematiche predefinite.
In tale
quadro, una delle novità certamente più significative
introdotte dal Decreto MURST n. 593 dell8.8.00 consiste
nel limite dei 7,5 Milioni di euro (circa 15 miliardi di
lire) di costo che i progetti presentati nellanno da un
singolo richiedente non debbono superare.
In altre
parole, il singolo soggetto industriale non può proporre
nellanno al Ministero progetti il cui costo complessivo
superi limporto totale sopra riportato.
Tale nuova
disposizione deriva dalla necessità, per il Ministero, di
poter amministrare le proprie risorse con maggiore
razionalità e maggiore garanzia per le PMI che presentano
spesso progetti di importi limitati e debbono, per quanto
possibile, trovare soddisfacimento, nelle disponibilità
pubbliche.
Al
contempo, si avverte la necessità di una migliore
programmazione della propria attività di ricerca da parte
dei soggetti di grandi dimensioni, al fine di proporre al
Ministero le iniziative di reale interesse strategico per
lazienda e per il Paese.
In
considerazione di ciò, il decreto n. 593 allarticolo 6
prevede che i progetti di importo superiore ai 7,5 Milioni
di euro, o quel progetto che con il proprio importo
determina, unitamente ai progetti già presentati, il
superamento di tale soglia, dovranno essere presentati
esclusivamente in due momenti dellanno: tra i 1° e il 31
gennaio e tra il 1° e il 31 luglio. In prima attuazione,
per lesercizio 2001, la scadenza di gennaio è spostata
al mese di marzo.
Inoltre,
nellesercizio precedente, ed entro il 30 ottobre, gli
stessi soggetti che intendono proporre, nellanno
successivo, progetti di tali dimensioni, debbono presentare
al Ministero un documento illustrativo delle linee
programmatiche della propria attività di ricerca e
innovazione nel medio periodo. Ciò al fine di consentire al
Ministero di programmare le proprie risorse, agevolando allo
stesso tempo quei progetti che rientrano nelle linee
strategiche dellazienda.
I progetti
così ricevuti saranno attentamente pre selezionati al fine
di individuare quelli da avviare alla attività istruttoria,
che si svolgerà così come già descritto per i progetti
disciplinati allarticolo 5 del decreto n. 593.
Gli
altri interventi con procedura valutativa (articoli da 7 a
11 del decreto)
Negli
articoli da 7 a 11 del decreto MURST n. 593 dell8.8.00,
vengono disciplinati gli interventi di sostegno su altre
specifiche tipologie di progetto. Vediamole nel dettaglio.
Progetti
svolti nellambito di attività di cooperazione
internazionale (art. 7)
Allarticolo
7 il decreto disciplina quelle tipologie di progetti a suo
tempo previsti dalla legge n. 22/87, ossia i progetti di
ricerca che vengono realizzati nellambito di accordi
intergovernativi di cooperazione (esempio tipico è dato
dallaccordo "Eureka"). Per favorire la
partecipazione italiana a tali accordi, come già la legge
22/87 prevedeva, la parte nazionale di tali progetti può
essere agevolata dal MURST con le stesse forme dei progetti
di cui allart. 5. La particolarità consiste nella
necessità che il progetto, per essere finanziato, oltre a
possedere le caratteristiche sinora esaminate, sia accertato
che rientri negli obiettivi posti dallaccordo
intergovernativo di riferimento. Lintervento agevolativo
del MURST sarà realizzato nella forma del contributo nella
spesa, naturalmente secondo i già visti limiti post dalla
disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla
R&S.
Progetti
di formazione (art. 8)
Come già
con la precedente normativa di sostegno, il decreto MURST n.
593 dell8.8.00 prevede interventi a sostegno delle
attività di formazione che i soggetti ammissibili
realizzano nei confronti del proprio personale di ricerca:
ricercatori e tecnici.
Per tali
progetti la procedura di valutazione e gestione è in tutto
identica a quella esaminata per i progetti di ricerca di cui
allarticolo 5 del decreto, con lavvertenza che in
materia di aiuti di Stato alla formazione esiste una
apposita disciplina comunitaria che il MURST ha dovuto
rispettare in particolare per quanto riguarda i limiti
finanziari del sostegno.
Ai sensi di
tale normativa, il MURST sosterrà tali progetti nella forma
del contributo nella spesa e nel limite del 50% dei costi
ammissibili: tale limite può elevarsi di un 20% per
progetti proposti da PMI, di 10% per le attività svolte
nelle aree depresse di cui allart. 87, par. 3, lett. a)
del Trattato UE, di un 5% per le attività svolte nelle aree
depresse di cui allart. 87, par. 3, lett. c) del Trattato
UE.
Anche le
tipologie dei costi ammissibili sono indicate in coerenza
con la norma comunitaria: pertanto, saranno ammissibili il
costo del personale docente, le spese di trasferta dei
docenti e dei discenti, strumenti e attrezzature di nuovo
acquisto, le attività di consulenza.
Infine, il
decreto MURST prevede che il proponente, nello sviluppo
delle attività di formazione, deve necessariamente
avvalersi di strutture universitarie e/o degli enti pubblici
di ricerca. Le modalità di valutazione e gestione di tali
progetti si richiamano a quelle già viste allarticolo 5,
con lesclusione della disposizione relativa alla soglia.
Progetti
per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (art. 9)
Con
larticolo 9, e in coerenza con quanto previsto dal
decreto legislativo n. 297/99, il MURST estende a tutto il
territorio nazionale una misura di intervento sinora
possibile, grazie alla legge n. 488/92, solo per le aree
depresse del territorio: ci si riferisce al sostegno a
progetti per la realizzazione di centri di ricerca, ossia
progetti la costruzione, lampliamento, la
ristrutturazione, ecc., di infrastrutture allinterno
delle quali il soggetto intende svolgere la propria attività
di ricerca.
In
particolare, il decreto in esame prevede che i soggetti
ammissibili potranno, ai sensi della complessiva disciplina
dettata dallarticolo 5, presentare classici progetti di
ricerca comprensivi di costi per infrastrutture nuove o da
ristrutturare: tali costi debbono essere collegati
funzionalmente al progetto di ricerca proposto pena
linammissibilità al finanziamento.
In tal
modo, allinterno di un progetto di ricerca, e secondo le
stesse modalità procedurali, nonché gli stessi limiti e
forme di intervento, potranno agevolarsi costi di
progettazione e studi fattibilità, acquisizione di aree e
fabbricati, realizzazione di opere edili e infrastrutturali.
In particolare, lammissibilità dei costi di
progettazione e studi di fattibilità decorre dai dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda.
Per essere
ammissibile, il progetto deve, altresì, prevedere, lo
sviluppo di attività di formazione per il personale di
ricerca da impiegare allinterno del centro: per tali
attività valgono le modalità descritte allarticolo 8
del decreto.
Progetti
di ricerca per il recupero di competitività (art. 10)
Con
larticolo 10 il decreto MURST n. 593 dell8.8.00
disciplina quel tipo di intervento sinora previsto, sempre
nellambito della competenza del Ministero,
dallarticolo 11 della legge n. 451/94. Con questi
interventi, finanziati da apposite risorse messe a
disposizione dal Ministero del Lavoro, si intende sostenere
progetti di ricerca e/o formazione che abbiano, oltre ai
normali contenuti tecnico-scientifici, anche la finalità di
restituire capacità competitiva e riorientamento a
strutture industriali in difficoltà.
Si vuole,
in altre parole, intervenire a sostegno di soggetti
industriali che, magari uscite da processi di
ristrutturazioni, tentano di acquisire una nuova
competitività attraverso un forte impegno in ricerca e
formazione.
La
preliminare valutazione della situazione di contesto è
lasciata ad una Commissione interministeriale
MURST-Ministero del Lavoro; i progetti debbono essere
presentati in una specifica scadenza annuale (28 febbraio) e
ne è previsto il sostegno nella forma del contributo nella
spesa, sempre secondo i limiti posti dalle normative
comunitarie. Al di là degli aspetti specifici propri di
tale forma di intervento, valgono anche per tali progetti le
disposizioni relative alla valutazione e gestione dettate
dallarticolo 5, ad esclusione della disposizione
concernente la soglia.
Progetti
di ricerca per la nascita di nuove imprese (art. 11)
Si tratta
di una delle più significative novità dellopera di
riforma del sistema di sostegno alla ricerca industriale. Il
MURST intende favorire la nascita di nuove imprese ad alto
contenuto tecnologico, quale risultato di un processo di
spin- off dal mondo della ricerca pubblica: in altre parole
si vuole agevolare quei professori, ricercatori universitari
e di enti di ricerca che vogliano e siano in gradi di
trasformare un valido progetto di ricerca in una iniziativa
imprenditoriale di potenziale successo.
Fenomeni
del genere sono sicuramente più consoni ad abitudini, a
contesti, a opportunità economiche maggiormente rinvenibili
nei paesi di cultura anglosassone; tuttavia, è apparso
opportuno al Ministero avviare un tentativo che, unito ad
interventi di possibili altri soggetti istituzionali e non,
rafforzi il processo di avvicinamento tra mondo accademico e
mondo imprenditoriale, sino a quella contiguità che si
manifesta proprio nella nascita di nuove imprese dal mondo
dellaccademia.
Ispirato ad
analogo intervento presente nellordinamento francese, il
decreto prevede che professori o ricercatori universitari,
ricercatori di enti pubblici, dottorandi di ricerca,
titolari di assegni di ricerca potranno, in ogni momento
dellanno, proporre al Ministero classici progetti di
ricerca, eventualmente da realizzarsi con la collaborazione
della stessa università, di imprese, di investitori di
capitale di rischio.
I
proponenti debbono, nel contempo, impegnarsi a costituire
una società nei tre mesi successivi alla positiva selezione
del progetto da parte del Ministero.
Il
Ministero valuterà tali progetti attraverso una apposita
commissione che si occuperà, oltre ai necessari contenuti
tecnico-scientifici, di valutare il progetto sotto il
profilo delle potenzialità che potrà offrire alla nuova
società che si va a costituire; in tale quadro si presterà
particolare attenzione al piano finanziario e di sviluppo
che i proponenti dovranno presentare in riferimento alla
costituenda società, nonché a tutti gli aspetti inerenti
la nuova iniziativa. Tra questi aspetti, saranno
privilegiati quelle iniziative che vedano la partecipazione
di società di venture-capital, cui il Ministero attribuisce
un ruolo di straordinaria importanza nel processo di
sostegno alla nascita di nuove imprese, ben sapendo quale
rilievo tali società abbiano avuto in tanti iniziative di
successo in settori ad alta tecnologia, specie negli Stati
Uniti.
Il sostegno
del Ministero è previsto nella forma del contributo nella
spesa, secondo i limiti comunitari, e comunque sino ad un
massimo di 1 miliardo per progetto.
Naturalmente
non deve dimenticarsi che si tratta di una forma di
intervento da un lato di natura sperimentale, dallaltro
sicuramente non sufficiente a garantire ladeguato
sostegno alla nuova società sino al suo ingresso sul
mercato: il MURST, in ragione della propria competenza, non
può spingersi oltre la conclusione del progetto di ricerca,
ma è già prevista la possibilità di interventi successivi
ad opera di altri soggetti (es.: Ministero Industria,
Regioni, ecc.) .
GLI
INTERVENTI CON PROCEDURA NEGOZIALE
Gli
articoli 12 e 13 compongono il titolo III del decreto MURST
n. 593 dell8.8.00, disciplinando gli interventi da
realizzare secondo la modalità procedurale di tipo
negoziale. Si tratta di interventi attraverso i quali il
Ministero svolge la propria istituzionale attività di
programmazione, definendo aree tematiche di intervento e
modalità di realizzazione del sostegno. In altre parole,
rientrano in questi articoli i cd. interventi top-down.
Progetti
di ricerca e formazione su bandi Murst (art. 12)
Larticolo
12 disciplina quegli interventi già noti, nellambito
della legge n. 46/82, come i Programmi Nazionali di Ricerca
successivamente realizzati attraverso modalità proprie
degli interventi comunitari (call for proposal).
Con tale
strumento, il Ministero individua specifiche aree tematiche
e settori di intervento e predispone appositi bandi per
invitare i soggetti ammissibili a proporre progetti
nellambito dei quali verranno individuati i migliori.
A parte
questa necessaria fase di programmazione, una volta ricevuti
i progetti la relativa procedura di valutazione e gestione
resta fissata dallarticolo 5 (per quanto riguarda la
ricerca) e dallarticolo 8 per quanto riguarda la
formazione.
Lintervento
finanziario del Ministero nei confronti dei progetti
prescelti è nella forma del contributo nella spesa: nei
limiti comunitari per le attività di ricerca e al 100% dei
costi per la formazione. Ciò perché, per la formazione, i
destinatari della stessa non debbono avere già rapporti
lavorativi con il proponente, bensì debbono essere
selezionati allesterni con procedura pubblica.
Ulteriori
iniziative di programmazione (art. 13)
Sempre nel
quadro della propria attività di programmazione, il
Ministero può attivare specifici interventi in ricerca,
recependo proposte di altre amministrazioni dello Stato,
anche territoriali, o enti pubblici, al fine di perseguire
specifici obiettivi di sviluppo socio-economico del
territorio. Anche tali progetti valgono le norme
dellarticolo 5, ad eccezione della disposizione relativa
al rispetto della soglia dei 7,5 Milioni di Euro.
GLI
INTERVENTI CON PROCEDURA AUTOMATICA
Il Titolo
IV del Decreto MURST n. 593 dell8.8.00 disciplina gli
interventi da realizzarsi attraverso una procedura di tipo
automatico, e che, introdotti nellordinamento con
lart. 14 della legge n. 196/97 ("Pacchetto Treu")
e lart. 5 della legge n. 449/97, hanno incontrato il
favore degli operatori e degli imprenditori, specie di
piccola e media dimensione, favorendone attività routinarie
ma di grande significato senza esporli a particolari
difficoltà burocratiche.
La
specificità di questi interventi di sostegno consiste nella
completa eliminazione di ogni fase preventiva di valutazione
di legittimità, a parte il necessario controllo formale,
nel riconoscimento della agevolazione in tempi ridottissimi
rispetto alla richiesta, nel soddisfacimento delle richieste
secondo lordine cronologico di ricevimento delle stesse,
nellesercizio della valutazione e del controllo soltanto
a valle della concessione.
Assunzioni,
borse di studio, commesse di ricerca (art. 14)
Nella nuova
versione prevista dal decreto, allart. 14 si disciplina
il sostegno alle seguenti attività:
- assunzione,
anche con contratto di lavoro a tempo pieno di durata
almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
- assunzione
di oneri relativi a borse di studio concesse per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- attribuzione
di specifiche commesse di ricerca.
Le domande potranno presentarsi nel periodo che va dal 1
marzo al 30 settembre di ciascun anno e la loro gestione
seguirà le modalità dettate dal già noto decreto
interministeriale Murst-Finanze-Tesoro n. 275 del 22 luglio
1998.
Lagevolazione
sarà concessa, secondo lordine cronologico di
ricevimento delle richieste e sino ad esaurimento delle
risorse finanziarie di volta in volta stabilite. In
particolare, si prevedono le seguenti forme e misure di
agevolazione:
- 50
milioni di Lire, di cui 40 nella forma del credito di
imposta e 10 nella forma del fondo perduto, per ogni
assunzione;
- 50%,
nella forma del credito di imposta, dellimporto dei
contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni
annui per soggetto beneficiario;
- 60%,
nella forma del credito di imposta, dellimporto delle
borse di studio.
E
importante sottolineare che le agevolazioni relative alle
assunzioni e alla borse di studio rientrano nel regime
"de minimis" dettato dalla relativa normativa
comunitaria; in tal modo ogni soggetto beneficiario non potrà
ricevere queste agevolazioni per un importo superiore ai
100.000 Euro per un periodo di tre anni, cui deve farsi
rientrare ogni altra agevolazione ricevuta dallo stesso
soggetto a titolo "de minimis".
Una delle
novità che contraddistinguono lintervento ai sensi
dellart. 14 del decreto in esame riguarda le commesse di
ricerca affidate ai laboratori inseriti nellalbo di cui
allart. 4 della legge n. 46/82.
Con
lintroduzione del decreto n. 593 dell8.8.00 questo
tipo di attività non sarà più agevolata attraverso la
procedura sinora vigente e che prevedeva la presentazione e
a valutazione di tutta una serie di documenti al fine di
riconoscere lagevolazione prevista.
A partire
dallanno 2001, varranno le già sperimentate norme di
incentivazione automatica seguite in questi anni con
lart. 14 della legge n. 196/97 e con lart. 5 della
legge n. 449/97: soddisfacimento delle domande secondo
lordine cronologico di pervenute, sino ad esaurimento
risorse, e valutazione spostata alla fase successiva al
riconoscimento dellagevolazione. Naturalmente resta
pienamente in vigore lalbo dei laboratori, così come
resteranno in vigore le norme per il relativo aggiornamento;
tuttavia lagevolazione a sostegno delle commesse ai
laboratori stessi (nonché alle Università e agli Enti
pubblici di Ricerca) viene semplificata e potenziata.
Infatti dal 2001 il Ministero riconoscerà una agevolazione
pari al 50% dellimporto del contratto commissionato, sino
ad un massimo di 400 milioni di Lire annui, e sarà il
soggetto richiedente ad indicare se tale agevolazione dovrà
essere concessa sottoforma di credito di imposta oppure di
contributo nella spesa.
La
mobilità dei ricercatori (art. 15)
Come già
avviato sperimentalmente negli anni scorsi, il MURST
proseguirà, anche con il riordino, a favorire il
trasferimento temporaneo di personale di ricerca presso
soggetti industriali.
In
particolare, larticolo 15 del decreto MURST n. 593
dell8.8.00 disciplina le modalità per la concessione di
agevolazioni ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca che
distacchino, per periodo di 4 anni rinnovabile una sola
volta, personale di ricerca degli enti nonché professori e
ricercatori universitari presso i soggetti indicati
allarticolo 5, commi 1 e 2.
Il
meccanismo del distacco si realizza tra i tre soggetti
interessati (soggetto distaccante, soggetto distaccato,
soggetto ricevente) con oneri finanziari che restano a
carico della struttura distaccante nel limite dettato dalla
regola comunitaria "de minimis": ciò significa
che, la quota di retribuzione del soggetto distaccato che
ecceda il limite di 200.000 milioni di Lire nel periodo di
tre anni, sarà a carico del soggetto ricevente.
E
importante sottolineare come il decreto in questione preveda
esplicitamente che il periodo di distacco deve considerarsi
titolo valutabile per le valutazioni comparative per la
copertura di posti vacanti di professore universitario, nonché
per laccesso alle fasce superiori per il
personale di ricerca degli enti.
Ove
lUniversità e/o lEnte Pubblico di Ricerca proceda ad
assunzioni in sostituzione, con contratti di lavoro
subordinato a tempo pieno della durata corrispondente al
periodo del distacco, riceverà dal MURST, secondo procedura
automatica, un contributo pari a 50 milioni di Lire annui
per ogni unità di personale assunto.
Premi
specifici per PMI (art. 16)
Infine,
lultimo articolo, 16, del titolo IV, disciplina una nuova
forma di intervento, diretto a favorire la partecipazione
delle imprese di piccola e media dimensione alle iniziative
finanziate dalla Unione Europea in tema di R&S.
In
particolare, si prevede di concedere alle PMI che ottengano
un finanziamento dalla UE per progetti di ricerca presentati
nellambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo in
corso di esecuzione, un "premio" di 50 milioni per
ciascun progetto beneficiante di un aiuto europeo non
inferiore a 300 milioni di Lire; la concessione del premio
è soggetta alla regola "de minimis".
Anche per
la concessione di tale agevolazione, vale il meccanismo
procedurale di carattere automatico, in base al quale si
procederà al soddisfacimento delle domande secondo
lordine cronologico di ricevimento delle stesse e sino ad
esaurimento delle risorse finanziarie a tale misura
destinate. Le domande dovranno essere presentate nel periodo
tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e dovranno
essere accompagnate da una documentazione attestante, tra
laltro, lavvenuta stipula del contratto di
finanziamento con la UE; il contratto dovrà essere
stipulato nel periodo che va dal 30 settembre dellanno
precedente alla presentazione della domanda e sino al 31
dicembre dellanno di presentazione medesimo.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Titolo V
definisce, secondo prassi, le normali disposizioni
transitorie e finali, ribadendo, in particolare,
allarticolo 19 lassenza di garanzie per la concessione
delle agevolazioni, salvo per le anticipazioni che comunque
non dovranno superare il 30% della complessiva agevolazione.
Infine, larticolo 23 stabilisce i termini di decorrenza
delle singole norme: i progetti di cui agli articoli 5, 7,
8, 9, 11, potranno presentarsi a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta
Ufficiale; la disciplina degli articoli 14, 15, 16 troverà
applicazione a decorrere dallesercizio 2001.
Il
testo del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593-2000
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